Revisione della patente di guida
Il provvedimento di revisione può essere emesso per i seguenti motivi:
• azzeramento punti
• si commettono 3 infrazioni che prevedono la decurtazione di almeno 5 punti ciascuna nell'arco di 12 mesi
• a seguito di incidente stradale (può essere richiesta l'idoneità tecnica e/o psicofisica).
La revisione della patente di guida consiste nel sottoporre il titolare di patente ad accertamenti medici e/o di idoneità tecnico-pratica, per verificare se ha ancora i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per la guida.
Nel caso di verifica dei requisiti psico-fisici il titolare della patente viene invitato a sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Locale, generalmente entro 30 giorni.
Nel caso di verifica dell'idoneità tecnica alla guida l'interessato dovrà sottoporsi l'esame di teoria e quello di pratica. I due esami dovranno essere effettuati nella stessa giornata.
Il provvedimento con cui viene disposta la revisione è impugnabile davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. E' ammesso anche il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.